[Personale-ta] R: Obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2

Cristina Valentinotti cristina.valentinotti a consmilano.it
Lun 7 Feb 2022 19:56:57 CET


----- Messaggio originale -----
Da: personale non docente <personalenondocente a consmilano.it>
A: personale-ta a liste.consmilano.it
Inviato: Mon, 31 Jan 2022 12:37:06 +0100 (CET)
Oggetto: [Personale-ta] Obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2

Milano, 31/01/2022

Prot. n. 731

Gentilissime/i

    Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 4 del 07 gennaio 2022, è
stato pubblicato il decreto legge n. 1/22 “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e
negli istituti della formazione superiore” il quale è entrato in vigore in
data 8 gennaio 2022.

        Il decreto introduce, a decorrere dal 1° febbraio 2022, l’obbligo
vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 anche per il
personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica (1). La vaccinazione, pertanto, costituisce requisito essenziale
per lo svolgimento di tutte le attività lavorative presso la nostra
Istituzione. 

 

La disposizione normativa su richiamata pone in capo al sottoscritto il
controllo del rispetto dell'obbligo vaccinale e, pertanto, con la presente
si richiedere alle SS.LL. di attestare, utilizzando il modulo di atto di
notorietà allegato alla presente, l’avvenuto adempimento del predetto
obbligo avendo cura di far pervenire entro e non oltre il 4 febbraio 2022
l’autocertificazione suddetta, debitamente compilata e firmata,
all’indirizzo di posta elettronica personalenondocente a consmilano.it

 

Il sottoscritto provvederà, anche per mezzo degli uffici amministrativi,
alla veridicità dei fatti attestati per l’avvenuto adempimento dell’obbligo
acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con
il DPCM del 17 giugno 2021 e DPCM 10 settembre 2021.

Nei casi in cui non risultasse adempiuto l’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2
o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite
dalla Legge, il sottoscritto inviterà l'interessato a produrre, entro cinque
giorni dalla ricezione dell'invito:

-       la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione 

-       l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa


-       la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un
termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito 

-       l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di
vaccinazione, l’interessato è invitato a trasmettere immediatamente e
comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione
attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

 

Invece, in tutti i casi di mancata presentazione della documentazione
richiesta con provvedimento motivato, a firma del sottoscritto, si accerterà
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale dandone immediata comunicazione
scritta all'interessato e conseguentemente sarà disposta l'immediata
sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e dalla relativa
retribuzione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro.

 

La sospensione permarrà fino alla comunicazione da parte dell'interessato
dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o
della somministrazione della dose di richiamo e, comunque, non oltre il 15
giugno 2022.

 

Lo svolgimento, sotto qualsiasi forma, dell'attività lavorativa in
violazione dell'obbligo vaccinale comporta sia sanzioni pecuniarie (da 600 a
1500 euro) ed eventualmente anche conseguenze disciplinari.

 

La presente disposizione costituisce OBBLIGO DI SERVIZIO e LA SUA
INOSSERVANZA COMPORTA LA VIOLAZIONE DEI DOVERI D’UFFICIO.

 

Il Direttore 

Cristina Frosini 

 

(1)  Non sussiste l'obbligo e la vaccinazione può essere omessa o differita,
solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche
condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale,
nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di
esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In detto periodo il personale
è adibito a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione,
in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

 


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